Con un provvedimento così sarebbe andato tutto a posto...nessuno mi ha dato ascolto...nè i politici, nè i dirigenti comunali, nè gli altri concessionari...
A. per Punti Verdi si intendono solo quelli
a.
realizzati e in funzione
b.
in corso di realizzazione
c.
progetti approvati
B. i Punti Verdi sono opere e servizi di interesse pubblico (necessaria
delibera?)
C. i Punti Verdi di cui al punto A sono un progetto unitario gestito con
criteri uniformi da un Ufficio incardinato all'interno di un Dipartimento
D. istituire una “Conferenza di
Servizi Punti Verdi” idonea a valutare gli aspetti multidisciplinari dei
procedimenti dei singoli Punti Verdi di cui al punto A con il coinvolgimento
delle strutture capitoline preposte alle aree funzionali correlate e in contraddittorio con il concessionario (v. statuto
di Roma Capitale) allo scopo di:
a.
verificare la rispondenza ai
criteri del bando originario per quanto riguarda
i.
le superfici (artt. 15 e 17 PRG 1975)
ii.
le attività obbligatorie
iii.
le attività compatibili
b.
dichiarare la regolarità
/irregolarità di tutti gli atti progettuali, ivi comprese le varianti in corso
d’opera, sia con riferimento ad aspetti tecnici (strutturali - edilizi -impiantistici
- urbanistici - vincolistici) che economico-finanziari (sostenibilità economica
degli interventi - verifica dei Piani Economico Finanziari)
E. in caso di accertata violazione delle superfici ammesse:
a)
acquisizione al patrimonio del
Comune nell'impossibilità di abbattere e il Comune le concede con gara pubblica
eventualmente anche al concessionario
b)
il concessionario dovrà abbattere
a cura e spese del concessionario
c)
il concessionario dovrà, qualora
il NPRG consenta di costruire e le opere siano necessarie all'equilibrio
economico finanziario da dimostrare con PEF asseverato, sanatoria con pagamento
oblazione (?) e allungamento concessione
(?)
F. in caso di accertata mancata attivazione attività obbligatorie, il concessionario
dovrà realizzarle entro un termine fissato
G. in caso di accertata realizzazione di attività non compatibili (secondo
la delibera del 1995)
a)
trasformazione in attività
coerenti con la nuova definizione di attività compatibili
b)
presentazione di un PEF che
giustifichi la presenza di attività non compatibili con bando originario coerenti
con la nuova definizione di attività compatibili.
H. aggiornare i canoni di affitto e i canoni di manutenzione del verde applicando
un costo di manutenzione del parco campagna (se non esiste nel prezziario attualizzato
a oggi) i con esclusione delle aree a verde funzionali alle attività
commerciali
I. regolamentare le destinazioni d’uso previste, nonché, la classificazione
delle attrezzature e dei servizi previsti ex art.3 della Deliberazione C.C. n.169del
2/8/1995, alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute dopo
l’attivazione del programma, modificandole come segue:
a.
alloggio per il custode (sup. massima
60 mq) di un solo piano. Nei PVQ con superfici superiori ai 7 ettari n. 2 alloggi
per il custode
b.
attrezzature per la
ristorazione strettamente funzionali alle attività del PVQ con superficie
coperta massima 250 mq. e di mq 400 per i PVQ di superficie superiore a 7
ettari
c.
spazi per l'attività con i
bambini in età prescolare e scolare
d.
attrezzature commerciali
quali:
1.
libreria
2.
erboristeria
3.
vendita di prodotti da
agricoltura biologica (con certificazione)
4.
vivaio
5.
articoli sportivi
e.
spazi espositivi, culturali e
aggregativi anche finalizzati alla partecipazione dei cittadini di tutte le età
f.
spazio spettacoli anche con
arena
g.
impianti sportivi all’aperto
h.
impianti sportivi al coperto
secondo normative CONI (?) e in coordinamento con impianti sportivi capitolini
esistenti
i.
servizio veterinario
j.
vendita alimenti per animali
k.
dogparking
l.
botteghe artigiane
m.
centro benessere e fisioterapico
n.
agenzia viaggi
J. affiancare e coinvolgere i concessionari nei rapporti con gli istituti
di Credito
K. AMA
a.
obblighi nel progetto
b.
verifica se adempiuto obblighi
convenzione
c.
verifica se Roma Capitale hadempiuto
obblighi
L. IMU:prendere atto della sentenza della Commissione Tributaria
M. per le nuove opere (competenza dell'Ufficio e del Dipartimento) verifica
della compatibilità con PRG 2008 quanto alle SUL e con elenco aggiornato attività
compatibili
N. per cambi di destinazione d'uso (competenza dell'Ufficio e del
Dipartimento) verifica della compatibilità con PRG 2008 e elenco aggiornato attività
compatibili
O.
a.
le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ai soggetti concessionari non hanno effetto nei confronti di Roma
Capitale fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.
b.
nei sessanta giorni successivi il Dipartimento “Politiche Ambientali e
del Verde Urbano” potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
c.
ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra
senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui sopra producono, nei
confronti di Roma Capitale, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
d.
analoga procedura sarà seguita nel caso di cessione di quote o azioni
pari o superiore al controllo così come definito dall’art. 2359 del codice
civile.
Nessun commento:
Posta un commento