SINTESI DELLA
DELIBERAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER:
1.
A) introduzione del
Valore Sociale;
2.
B) istituzione della
commissione per la definizione del Valore Sociale.
Come
noto, i Comuni, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
Su
tale base, diversi provvedimenti come il D.l. 133/2014, e il D.lgs. 50/2016 consentono ai Comuni di definire i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti o
contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da
cittadini singoli o associati;
Inoltre,
la Legge Quadro sul volontariato n. 266/1991 consente agli Enti locali di
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino
attitudine e capacità operativa prevedendo forme di verifica delle prestazioni,
di controllo della loro qualità;
In
egual modo, la legge n. 381/1991, riconosce alle cooperative sociali lo scopo
di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini, come pure la legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
Ancora,
il D.lgs. 460/1997 e la l. 106/2016 definiscono l’impatto sociale delle
attività svolte dagli enti del Terzo settore, come valutazione qualitativa e
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti di tali attività
sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato, prevedendo,
altresì, linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione
dell’impatto sociale;
Il
più recente “Schema di Piano sociale regionale” che introduce la Valutazione di
Impatto Sociale finalizzata alla ricostruzione, alla misurazione e alla stima
degli effetti positivi o meno, attesi o inattesi, di un programma o di un
progetto, rispetto ai beneficiari diretti e, in generale, alla platea dei
portatori di interesse – in primo luogo rinvenibili sul territorio;
A
ciò si aggiunge anche lo Statuto di Roma Capitale, che impronta l’azione
amministrativa al rispetto del principio di sussidiarietà e della più ampia
partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati;
Non
da ultime le stesse linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi prevedono
«il principio di sussidiarietà non demandando ad esso un ruolo sostitutivo
del pubblico nella fornitura di servizi, quanto piuttosto la promozione dei
diritti delle fasce più deboli, agendo sulla base di regole certe e del
controllo puntuale del loro rispetto».
In
conseguenza di tale maturazione disciplinare e legislativa, ricorrono le
condizioni per definire il Valore Sociale prodotto dalle organizzazioni dei
cittadini, introducendo la relativa rendicontazione nella formazione della
Contabilità Capitolina;
Nel
caso del patrimonio pubblico concesso dall’Amministrazione, infatti, il
corrispettivo monetario costituisce solo una parte di un più ampio
corrispettivo erogato attraverso le attività di servizi specialistici
culturali, educativi e sociali ad integrazione di quelli erogati direttamente
dall’Amministrazione Capitolina e che tale attività costituisce interesse
pubblico generale;
A
tale scopo si prevede di istituire una specifica Commissione con
il compito, entro quattro mesi di fornire metodi, criteri e strumenti per la
misurazione del Valore sociale dei servizi erogati dal Roma Capitale attraverso
il ricorso ad organizzazioni sociali e culturali.
I
risultati di tale commissione e della applicazione del metodo del Valore
Sociale saranno oggetto di verifica, aggiornamento e riconsiderazione dopo 18
mesi da parte dell’Assemblea Capitolina.
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