Il sottoscritto prof.
Andrea Ciabocco nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante
della S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA srl con sede in Roma via di
Macchia Saponara n.97 (P.IVA/CF 05332481000) già Ciabocco Andrea srl a seguito
di assemblea straordinaria del 21 maggio 2009 constatata da pubblico verbale
redatto dal Notaio Giovanni Floridi in Roma , rep. n° 25077, racc. n° 17134)
premesso
nel 1995 il Servizio Giardini del
Comune di Roma valutò di essere nell’impossibilità di attrezzare ed assicurare
una manutenzione costante ed efficace di tutte le aree verdi di proprietà comunale
e, sulla base di tale valutazione tecnico - progettuale, il Consiglio Comunale con
la deliberazione n.169 del 1^ agosto 1995 si determinò ad indire un bando per l’affidamento in concessione
dell’attrezzaggio e gestione delle aree di proprietà comunale e delle aree
verdi non attrezzate o insufficientemente attrezzate (creazione dei Punti Verdi
Qualità) al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini;
alla citata deliberazione erano allegati:
×
il bando per la realizzazione e la gestione dei
punti verdi qualità;
×
il disciplinare contenente criteri, modalità e
condizioni per l’affidamento in concessione;
×
l’elenco delle aree con schede contenenti notizie,
indicazioni e prescrizioni specifiche per ogni singola area e, in particolare,
il canone di concessione determinato dalla Commissione Stime del Comune di
Roma;
in particolare, nel “bando”,
quanto all’oggetto, era specificato: “L’A.C.
concede a soggetti pubblici e privati la facoltà di presentare
progetti-proposte per la sistemazione e gestione del verde pubblico attrezzato
su aree di proprietà comunale, con possibilità di gestione privata, di un
complesso articolato di servizi ed attrezzature a carattere ricreativo, culturale,
commerciale e di servizio (…). Le modalità di realizzazione, di gestione e di
uso delle singole aree saranno disciplinate da apposta convenzione”
tra le aree messe a bando era compresa
un’area di mq 213.600 circa in Roma compresa tra via di Acilia, via di Saponara
e via Bruno Molajoli – Municipio Roma 13 denominata Punto Verde Qualità 13.8 “Piano di Zona B/8 Madonnetta”
la ditta individuale Andrea
Ciabocco (dante causa della società esponente) in data 13 marzo 1996 presentò
domanda per ottenere la concessione dell’area secondo le modalità previste dal
bando;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4480
del 17 dicembre
1996 fu approvata la graduatoria per ogni singola area e per l’area
Piano di Zona B/8 Madonnetta risultò prima
classificata la proposta presentata dalla ditta individuale Andrea Ciabocco
(dante causa della società esponente);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
7 maggio 1998
furono approvate integrazioni ed interpretazioni autentiche della deliberazione
del Consiglio Comunale n.169/95 definendo anche le procedure, i criteri ed i
caratteri di intervento sulle diverse aree per la realizzazione i Punti Verdi
Qualità;
tra l’altro, tale deliberazione rilevava
che “è emersa la opportunità per i primi
classificati di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione
dall’Istituto del Credito Sportivo, per cui si rende necessario autorizzare la
modifica della figura giuridica del soggetto primo classificato in modo
conforme a quanto richiesto dall’I.C.S.”
la ditta
individuale Andrea Ciabocco presentò il progetto definitivo che, dopo l’esame
della conferenza dei servizi, fu approvato dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 2175 del 17 gennaio 1999 che prese anche atto dell’avvenuta
trasformazione del soggetto concessionario nella CIABOCCO ANDREA SRL (per atto
Notaio Patrizio Sbardella in data
04/06/1996 rep.63376 racc. n°10606);
la
CIABOCCO ANDREA SRL (a seguito di assemblea straordinaria del 21 maggio 2009
constatata da pubblico verbale redatto dal Notaio Giovanni Floridi in Roma ,
rep. n° 25077, racc. n° 17134 trasformatasi in S.S.D. Polisportiva CIABOCCO
ANDREA) presentò il progetto esecutivo che, dopo i necessari pareri
favorevoli, fu approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Attuazione
e Gestione P.V.Q. n. 10 del 10 settembre 2001;
con Determinazione
del Dirigente dell’Area Attuazione e Gestione P.V.Q. n. 17 del 27 dicembre 2001
fu approvato lo schema di convenzione- concessione;
la convenzione
– concessione fu sottoscritta in data 28.12.2001 tra il Comune di Roma in
persona dell’arch. Stefano Mastrangelo, nella sua qualità di Direttore del X
Dipartimento e la Ciabocco Andrea s.r.l. (successivamente trasformatasi in S.S.D.
Polisportiva CIABOCCO ANDREA);
con la
predetta convenzione - concessione era formalmente concessa alla Ciabocco
Andrea srl l’area di proprietà comunale della superficie complessiva di mq
213.600 circa sita in Roma e compresa tra via di Acilia, via di Saponara e via
Bruno Molajoli (Municipio XIII) per la realizzazione del Punto Verde Qualità
“Madonnetta”;
in
detta convenzione erano descritte le caratteristiche dell’intervento e il
dettaglio delle opere da realizzare, i servizi gratuiti e a pagamento da
erogare alla cittadinanza, le imprese incaricate di realizzare le opere, i
tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, i tempi di
attuazione delle sistemazioni del verde pubblico attrezzato e delle attrezzature
obbligatorie;
considerato
che da
tutto quanto sopra esposto appare evidente la qualificazione giuridica
dell’intervento come “concessione di lavori pubblici” che è definita dal comma1
dell’arrt. 143 del D.Lgs 163/2006 e ss.ii.mm. “hanno di regola ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati nonché la loro gestione funzionale ed economica”.
Infatti:
×
il
progetto definitivo fu elaborato dalla società esponente ed approvato dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n. 2175 del 17 gennaio 1999; la
progettazione definitiva del Punto Verde Qualità Madonnetta;
×
il
progetto esecutivo fu presentato dalla società esponente ed approvato con
Determinazione del Dirigente dell’Area Attuazione e Gestione P.V.Q. n. 10 del
10 settembre 2001;
×
l’art.
5 della convenzione – concessione definisce le opere da realizzare come “opere
di proprietà comunale di servizio pubblico” e l’art. 22 della stessa chiarisce
che “tutte le opere realizzate (…) s’intendono acquisite al patrimonio
indisponibile dell’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 934 e seguenti del codice civile”;
×
l’art.8
della convenzione – concessione descrive dettagliatamente le opere da realizzare;
×
l’art.
9 della convenzione – concessione descrive dettagliatamente i servizi gratuiti
e i servizi a pagamento da erogare da parte della concessionaria realizzante;
×
l’art.
10 della convenzione – concessione nel definire le modalità di gestione
richiama il programma gestionale presentato dalla concessionaria;
×
gli
artt. 11 – 18 della convenzione – concessione disciplinano i tempi e le
modalità di esecuzione delle opere previste;
×
l’art.
19 disciplina i poteri di vigilanza dell’Amministrazione Comunale e il collaudo;
che,
in particolare, alla concessione - convenzione erano allegati “il piano
gestionale” (allegato B) e il “quadro economico generale” (allegato D)
coerentemente con il disposto del comma 8 del citato articolo 143 prevede che “costituiscono parte integrante “ del
contratto “i presupposti e le condizioni
di base che determinano l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti
e della connessa gestione”.
ritenuto
che, successivamente
alla firma della concessione - convenzione e alla realizzazione delle opere del
Punto Verde Qualità Madonnetta:
×
sono
stati ultimati e realizzati nella medesima parte del Municipio XIII altri Punti
Verdi Qualità ed esattamente il P.V.Q. 13.12 Parco dei Pescatori( piscine ,
palestre, area commerciale), il P.V.Q. 13.13 Parco Pineta di Via Oletta (area
ludica), il P.V.Q. 13.17 Parchi della Colombo( piscina,palestre,area
commerciale);
×
sono
stati realizzati altri impianti sportivi
di proprietà capitolina ed esattamente il Centro Federale Polo Natatorio di
Ostia , lo Sporting Club Infernetto, la seconda piscina del Centro Sportivo
Comunale Le Cupole;
×
Roma
Capitale ha concesso a soggetti privati di realizzare impianti sportivi ed esattamente
il Centro Sportivo Babel( piscine,palestre,calcetto,area commerciale), la
seconda piscina e palestre del Centro Sportivo Eschilo 1;
×
Che
sono in fase di ultimazione il Punto Verde Qualità 13.1 Parco Dragona Acilia
Nord ( piscine,palestre) e il Centro Sportivo di Via Mellano (piscina e
palestre);
che la
realizzazione di tali strutture incide fortemente sull’utenza del Punto Verde Qualità
Madonnetta che ha subito a tuttoggi una notevole variazione dalla previsione
originaria:
-
Incassi
2009 € 1.226202
-
Incassi
2010 € 1.498.507
-
Incassi
2011 € 1.496.816
che tali
fatti costituiscono variazioni apportate dalla stazione appaltante che
comportano una modifica dell’equilibrio del piano rendendo necessaria la sua
revisione così come previsto dal comma 8 del citato articolo 143 del D.Lgs
163/2006 e ss.ii.mm;
che è
interesse della società esponente rideterminare nel più breve tempo nuove
condizioni di equilibrio del piano per evitare gravi situazioni di
indebitamento finanziario ed economico;
Tutto ciò premesso,
considerato e ritenuto, la S.S.D. Polisportiva CIABOCCO ANDREA srl in
persona dell’ Amministratore Unico prof. Andrea Ciabocco
invita
1.
il
Sindaco di Roma Capitale, on. le Gianni Alemanno, domiciliato per la
carica in Roma, piazza del Campidoglio n. 1
2.
il
Responsabile l'Ufficio Temporaneo di Scopo Gestione e Sviluppo Punti Verdi Qualità, avv. Angela Raimondo,
domiciliata per la carica in Roma, Circonvallazione Ostiense n° 191
a provvedere a tutti gli atti amministrativi
necessari ed opportuni per la revisione della convenzione - concessione tra
Roma Capitale e la società esponente per ristabilire l’equilibrio economico
finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica del Punto
Verde Qualità Madonetta
avvertendo
sin da ora
che, in difetto, la società esponente si vedrà costretta a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per
ottenere la nomina di uno o più commissari ad acta per l’adozione dei provvedimenti
necessari nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi, ritenendo
Roma Capitale e l’avv. Angela Raimondo
in solido tra loro responsabili.
informa
che l’eventuale silenzio,
decorso inutilmente il termine di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 241/1990,
“senza necessità di ulteriori istanze e
diffide”, sarà considerato “accoglimento
della domanda” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della medesima
Legge 241/90.
Roma 17/12/ 2012
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