martedì 15 settembre 2015

Costituzione del comitato promotore per delibera di iniziativa popolare

Per la costituzione del Comitato promotore, sono necessari almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale.
Le azioni da svolgere sono le seguenti:
a) fissazione della data per la costituzione del Comitato, d’intesa con l’apposito Ufficio delSegretariato-Direzione Generale ove si procede all’autenticazione delle firme dei relativi componenti;
b) contestuale presenza presso il Segretariato-Direzione Generale – nel giorno e all’ora stabiliti – dei componenti del Comitato promotore, muniti di un documento di identità in corso di validità e in grado di attestare la loro iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale mediante autocertificazioneo, in alternativa, mediante apposito certificato di recente emissione (è rilasciato da ogni Municipio) o un’attestazione da parte della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali.
Nella stessa occasione, i componenti del Comitato depositano il progetto di deliberazione che intendono presentare e una relazione illustrativa della stessa, apponendo su entrambi i documenti le loro firme.
Il Comitato promotore riceve quindi una copia degli atti depositati (sulla quale è apposto il timbro a datario dell’Ufficio) ed alcuni esemplari del modulo per la raccolta delle firme degli appartenenti alla comunità cittadina che devono accompagnare il progetto.
Il modulo – predisposto dagli Uffici capitolini – deve essere utilizzato senza alcuna modifica e può essere riprodotto in fotocopia (formato A3). A cura del Comitato, in ogni modulo utilizzato va incluso il testo del progetto.
Nel caso di proposte di competenza dell’Assemblea Capitolina, il Comitato, prima di procedere alla raccolta delle firme, può chiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini di pronunciarsi sulla ricevibilità del progetto di deliberazione.
Sono dichiarati irricevibili i progetti di deliberazione che non sono di competenza dell’Assemblea Capitolina ovvero redatti in termini sconvenienti o non conformi alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione.
  
2. Raccolta delle firme
Le firme dei cittadini, pari ad un minimo di 5.000, devono essere raccolte e consegnate dai componenti del Comitato promotore, entro i 3 mesi successivi alla costituzione del Comitato stesso.
Accanto ad ogni firma raccolta, deve essere riportato il numero di iscrizione del cittadino nelle liste elettorali di Roma Capitale, che viene inserito dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali su richiesta diretta del Comitato promotore (è consigliabile procedere per gruppi di moduli, man mano che si procede alla raccolta delle firme, in modo da non concentrare tutte le annotazioni in prossimità della scadenza del termine di consegna).
Se il firmatario non è iscritto nelle liste elettorali di Roma Capitale, lo stesso dichiara, mediante un’autocertificazione allegata al relativo modulo, l’appartenenza ad una delle altre categorie di persone, alle quali lo Statuto attribuisce i diritti di iniziativa popolare (art. 6, comma 1).
  
3. Presentazione delle firme ed esame della proposta di deliberazione
 Completata la raccolta delle firme, il Comitato promotore – con congruo preavviso rispetto alla scadenza del termine per la consegna – concorda con l’Ufficio del Segretariato-Direzione Generale, dove è già stato depositato il progetto di deliberazione, la data di presentazione dei moduli contenenti le firme.
In sede di consegna, i componenti del Comitato promotore che hanno effettuato tale raccolta, ne attestano la regolarità mediante apposita dichiarazione (quadro C di ciascun modulo) e ritirano una ricevuta della avvenuta consegna dei moduli.
La proposta di deliberazione, subordinatamente alla verifica della sua ricevibilità e del numero di firme raccolte, viene trasmessa agli Uffici dell’Amministrazione Capitolina, competenti per materia, i quali esprimono il parere di regolarità tecnica (art. 49, TUEL) entro il termine di 15 giorni.
A seguito di tale parere ovvero decorso il termine per la sua espressione, la proposta è inviata alle competenti Commissioni Assembleari, le quali provvedono all’esame - previa audizione di un rappresentante del Comitato che ne faccia richiesta - entro il termine di 15 giorni.
Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine per la loro espressione, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea Capitolina e, su decisione del Presidente d’intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini, all’ordine dei lavori, per essere sottoposta, senza possibilità di presentare emendamenti, all’esame dell’Aula entro 6 mesi dalla consegna delle firme raccolte.

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